Che differenza c’è tra una traduzione certificata, una traduzione asseverata e una traduzione legalizzata? Cosa fare nel caso di più lingue? Cosa prevedono le più recenti normative europee?

Partiamo dal caso più semplice, quello della traduzione certificata. Le autorità ed enti esteri sovente richiedono la certified translation, ovvero una traduzione accompagnata da una dichiarazione del traduttore o dell’agenzia di traduzioni, che indichi i propri dati anagrafici e di contatto e confermi di aver svolto la traduzione al meglio delle proprie capacità e rispettando il testo di partenza. Per questo tipo di servizio è fondamentale rivolgersi a un’agenzia o a un professionista riconosciuto dall’associazione di riferimento, come AITI nel caso di traduttori italiani.

In caso di documenti ufficiali destinati a enti o istituzioni a livello nazionale e internazionale, come dichiarazioni ufficiali, atti societari, bilanci, documenti legali e brevetti, sono richieste invece traduzioni asseverate presso la Cancelleria del Tribunale tramite la compilazione di un apposito verbale, in cui il traduttore professionista, munito di tesserino AITI o iscritto all’albo dei periti del Tribunale, attesti di aver svolto il proprio lavoro in buona fede, rispettando il contenuto del testo iniziale.

In Italia il traduttore deve recarsi ogni volta in Tribunale per asseverare, mentre all’estero i traduttori “giurati” dispongono di un timbro che possono apporre su ogni traduzione.

Il Tribunale appone al documento tradotto tutti i timbri del caso, ma la traduzione asseverata assume un valore legale solo in seguito alla firma duplice del cancelliere e del traduttore. Va ricordato, inoltre, che è richiesta una marca da bollo ogni cento righe di testo tradotto.

Una traduzione asseverata può rendersi necessaria per diversi tipi di documenti, anche di uso personale, come certificati medici, sentenze, certificati penali, atti giudiziari, curriculum vitae, attestati professionali, libretti di circolazione, patenti di guida, certificati scolastici, diplomi di laurea, certificati di matrimonio, autocertificazioni, carte d’identità o dichiarazioni ufficiali di vario genere.

Anche in tutti questi casi, una volta che il documento legale è stato tradotto, il professionista che si è occupato della traduzione è tenuto a prestare un giuramento con il quale dichiara di avere rispettato il contenuto originale e di non averlo alterato, traducendo senza vizi di forma, senza omissioni e senza secondi fini.

In Italia non è prevista la possibilità di giurare traduzioni che riguardano due lingue straniere. Se ad esempio si ha la necessità di asseverare una traduzione dallo spagnolo al tedesco, per prima cosa sarà indispensabile tradurre dallo spagnolo all’italiano, per poi tradurre dall’italiano al tedesco: ovviamente, ci sarà bisogno di due verbali di asseverazione con relativi giuramenti.

Per dare valore legale a un documento destinato all’estero, è necessario optare per la traduzione legalizzata. È il caso, ad esempio, di una società interessata a partecipare a una gara d’appalto all’estero o a ottenere permessi per costruire e altre autorizzazioni. La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell’autenticità della firma stessa.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo provvede normalmente alla legalizzazione delle firme su atti e documenti redatti in Italia affinché abbiano valore all’estero oppure atti e documenti redatti da una rappresentanza diplomatica o consolare residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

La legalizzazione degli atti firmati da Notai, Funzionari di Cancelleria e Ufficiali Giudiziari è competenza della Procura della Repubblica. Viceversa, la legalizzazione di atti e documenti prodotti all’estero e da far valere in Italia deve essere richiesta presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968.

I documenti prodotti o da far valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, del 5 ottobre 1961, devono essere sottoposti alla formalità della postilla, la cosiddetta Apostille, che prevede un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, in vece della legalizzazione.

Aggiornamento del 20 febbraio 2019

Il Regolamento (Ue) 2016/1191, vigente dal 16 febbraio 2019, ha introdotto una serie di semplificazioni amministrative volte a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini comunitari per la presentazione di taluni documenti pubblici alle Autorità di altri Stati membri dell’Unione, al fine di promuovere la libera circolazione degli stessi.

I documenti interessati dal Provvedimento sono in generale quelli volti ad attestare:

  1. nascita;
  2. esistenza in vita;
  3. decesso;
  4. nome;
  5. matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
  6. divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
  7. unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;
  8. scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;
  9. filiazione;
  10. adozione;
  11. domicilio e/o residenza;
  1. cittadinanza;
  2. assenza di precedenti penali.

Per i documenti citati è stato introdotto un sistema di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe (ad es. “apostille’) e di semplificazione che riguarda la presentazione di copie autenticate e di traduzioni, nel caso in cui siano richieste dalle Autorità del Paese dell’Ue ricevente.

Il Regolamento non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle Autorità di un Paese terzo, né al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle Autorità di un altro Stato membro.

In merito alla traduzione dei documenti, l’art. 1, par. 2, prevede l’introduzione di “Moduli standard multilingue” da utilizzare come supporto per la traduzione e da allegare ai documenti pubblici nazionali. Tali Moduli sono stati redatti in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione e riproducono il contenuto dei documenti pubblici cui sono allegati. Richiedendoli, la persona avente diritto a ottenere il documento pubblico può sottrarsi all’incombenza di effettuare una traduzione dei documenti stessi.

Lo studio Interoffice Traduzioni è a vostra completa disposizione per fornire informazioni o calcolare un preventivo per la certificazione, l’asseverazione o la legalizzazione di qualsiasi tipo di documento in molte delle principali lingue Europee, potendo contare su una rete di professionisti madrelingua abilitati presso il Tribunale di Treviso.